Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Maneggio danaro e porto d'armi - A. Vicari

CONSIGLIO DI STATO N. 441/2021. FINALMENTE!....

Finalmente il Giudice amministrativo ha stigmatizzato la consuetudine dei Prefetti di rifiutare le richieste della licenza di porto di pistola per difesa personale, quando il dimostrato bisogno si basa solo sulla movimentazione e trasporto di somme di denaro in contante.
Infatti, I rifiuti hanno come unica motivazione la possibilità di sostituire il pagamento in contante, facendo ricorso agli strumenti alternativi del sistema bancario.
E’ il caso del Sig X, titolare di licenza di porto di pistola dal 1991, che si è visto respingere l’istanza di rinnovo. L’interessato, come per gli anni precedenti, aveva motivato l’istanza in relazione alla carica di amministratore in una primaria società esercente l’attività di produzione e commercializzazione di tessuti per calzature e pelletteria, per cui, spesso, si reca da clienti che pagano la merce con somme di denaro in contante, trovandosi conseguentemente a rientrare in azienda con somme di denaro complessivamente consistenti.
Come nella maggioranza di altri casi, il Prefetto ha rifiutato il rinnovo sull’assunto secondo cui le esigenze di tutela rappresentate avrebbero potuto essere soddisfatte ottenendo i dovuti pagamenti mediante gli strumenti offerti dal sistema bancario, in particolare da un lato facendo ricorso alla moneta elettronica e, dall’altro, mediante forme di vigilanza privata.
L’interessato si è rivolto al TAR che ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del provvedimento generica e quindi inidonea a giustificare il mutamento di indirizzo nell’azione amministrativa. Infatti, quando, come nel caso di specie, la licenza di porto sia stata rinnovata per lo stesso motivo negli anni precedenti, l’Amministrazione deve motivare il diniego con riferimento a circostanze sopravvenute e non può limitarsi alla semplice rivalutazione dei medesimi fatti i quali, in precedenza, avevano determinato la concessione dell’autorizzazione, perché non è sufficiente  motivare il rifiuto mediante un generico riferimento all’adozione di strumenti alternativi di pagamento e di vigilanza privata, senza tenere conto delle circostante concrete del caso di specie.
Come di consueto, il Ministero dell’Interno non si è fidato della sentenza del Giudice amministrativo regionale, decidendo di far appello al Consiglio di Stato.
Ma, questa volta, i Giudici di Palazzo Spada hanno tradito le aspettative del Ministero, respingendo il ricorso.
Infatti, il Consiglio di Stato, condividendo la decisione del TAR, ha riconosciuto la motivazione addotta dall’amministrazione generica e non correttamente calibrata sulle peculiarità del caso concreto.
Il provvedimento di diniego si limita all’attivazione di sistemi di vigilanza privata e agli strumenti alternativi di pagamento, invece dei pagamenti in contanti.
Purtroppo il Prefetto non ha tenuto conto che l’attivazione di sistemi di vigilanza privata potrebbero risultare particolarmente onerosi e  che gli strumenti alternativi di pagamento non sono oggi obbligatori al di sotto di determinati importi.
Conclude il Consiglio di Stato che se non è controverso il potere dell’amministrazione di mutare orientamento, tuttavia ciò che non è consentito è di farlo sulla base di una motivazione svolta non tenendo conto delle normali e specifiche modalità di conduzione delle operazioni commerciali.
Era ora  che il Giudice amministrativo ponesse un limite all’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella materia delle armi.
Và bene che l’ordine di scuderia sia quello di rifiutare un numero sempre maggiore delle istanze di porto d’armi per difesa, ma è pur vero che la P.A. non può respingere tali richieste, imponendo, in alternativa, modalità che interferiscono sulla libera iniziativa degli interessati.
Forse nelle Prefetture non è arrivata la notizia della decisione dell’attuale Governo che ha ritenuto opportuno aumentare la somma dei pagamenti in contante; forse le Prefetture si sono dimenticate che il rifiuto di monete aventi corso legale (art. 693 c.p.), seppure depenalizzato, è sempre vigente.
Firenze 16 ottobre 2024                                            ANGELO VICARI

 

 


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